Accodo conciliativo e obbligo di versare i contributi alle Casse Edili
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 28/04/2010 n.15, ha precisato che il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di versare i contributi alle Casse Edili anche dopo aver raggiunto con il lavoratore un accordo conciliativo.
Infatti secondo i CDL tali contributi non hanno natura retributiva bensì sono oggetto di un rapporto obbligatorio diretto ed esclusivo tra datore di lavoro e Cassa Edile, distinto ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Ne consegue che l’obbligo contributivo non viene meno in conseguenza di un accordo transattivo tra lavoratore e impresa il quale ai sensi dell’art. 1372 c.c. ha forza di legge esclusivamente tra le parti e non produce effetti rispetto a terzi.
Per gli importi che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili corrispondenti a determinate voci retributive come ad esempio i ratei di ferie, gratifica natalizia, festività, ecc., invece il discorso è diverso.
Nell’erogare le predette somme, la Cassa Edile assume il ruolo di intermediario nel pagamento degli emolumenti che altrimenti sarebbero dovuti direttamente dal datore di lavoro a titolo di corrispettivo dell’attività lavorativa e quindi hanno natura prettamente retributiva. Trova applicazione in questo caso l’art. 1726 c.c. secondo cui il mandato collettivo può essere revocato esclusivamente con il consenso di tutti soggetti mandatari. Così il singolo datore di lavoro ed il singolo lavoratore che si obbligano a rispettare il meccanismo della Cassa Edile per effetto dell’applicazione del contratto collettivo al rapporto di lavoro, aderiscono ad un mandato collettivo al quale non possono più sottrarsi nemmeno consensualmente, attraverso un accordo transattivo.
In ogni caso, ne deriva che gli atti di pagamento diretto, anche se assunti in sede conciliativa non fanno venire meno l’obbligo del datore di lavoro di permettere alla Cassa Edile l’esecuzione del mandato conferito dalle parti sociali, versando alla stessa le predette voci retributive dovute.
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