Un documento del CIIP analizza in modo critico l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione relativa a salute e sicurezza sul lavoro, alla vigilia della fine del periodo transitorio. Il testo propone correzioni e approfondimenti per chiarire alcuni aspetti e definire modalità operative che ne migliorano l’applicazione ai percorsi formativi.

Cosa tratta:

Il documento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) affronta in modo organico il tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo Accordo StatoRegioni del 17 aprile 2025, evidenziandone criticità e proponendo modifiche migliorative.

Quadro generale

Il testo parte da una constatazione di fondo: per anni la formazione sulla sicurezza è stata gestita come un adempimento prevalentemente burocratico e formale, con un mercato caratterizzato da soggetti formatori improvvisati, attestazioni di scarso valore e ridotta efficacia reale sui comportamenti di lavoro.

Il nuovo Accordo segna un cambio di paradigma, ma secondo CIIP presenta lacune rilevanti, in particolare:

  • mancanza di requisiti immediatamente operativi per i soggetti formatori;
  • rinvio eccessivo a “atti successivi”;
  • assenza di un sistema sanzionatorio specifico per enti formatori inadempienti.

Nell’Allegato I del documento, la CIIP identifica alcune proposte applicative per la verifica dell’efficacia, mente nell’Allegato II individua modalità per il controllo e il monitoraggio delle attività formative in conformità all’Accordo.

Soggetti formatori e criticità

Il documento analizza le tre categorie di soggetti formatori definite dall’ASR 2025. In particolare, viene evidenziato come la nozione di “diretta emanazione” nell’Accordo posso potenzialmente generare un mercato opaco nel mondo dei soggetti formatori.

La CIIP propone quindi:

  • un repertorio nazionale unico dei soggetti formatori;
  • requisiti omogenei e verificabili per tutti;
  • controlli preventivi e successivi sull’operato degli enti.

Efficacia della formazione

Un’ampia parte del documento è dedicata al tema introdotto dalla Legge 215/2021: la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La CIIP ribadisce che:

  • l’efficacia non è un corso aggiuntivo;
  • deve essere parte integrante del processo formativo;
  • va misurata con indicatori organizzativi e comportamentali (infortuni, near miss, utilizzo DPI, rispetto delle procedure);
  • richiede il coinvolgimento di datori di lavoro, RSPP, preposti, dirigenti e lavoratori.

Controllo e monitoraggio

Il documento fornisce inoltre una proposta strutturata di monitoraggio e controllo delle attività formative, distinguendo tra:

  • controllo formale (documentazione, attestati, fascicolo del corso);
  • controllo sostanziale (coerenza con DVR, osservazione dei comportamenti, risultati nel tempo).

Conclusioni

La CIIP da una parte critica le lacune lasciate dal testo dell’ASR 2025, che rimanda a provvedimenti successivi non ancora emanati; dall’altra, indica una serie di proposte per colmare alcune mancanze e accrescere l’efficacia dell’Accordo stesso.

In allegato il testo integrale.

COSA DICE LA LEGGE

I principali riferimenti normativi richiamati nel testo sono:

  • D.Lgs. 81/2008;
  • Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025;
  • Legge 215/2021, che introduce l’obbligo della verifica dell’efficacia della formazione;
  • D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito dalla Legge 85/2023, che rafforza il ruolo degli organi di vigilanza nel controllo delle attività formative;
  • D.I. 6 marzo 2013, sui requisiti di qualificazione dei formatori.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Verificare che il soggetto formatore sia legittimato, accreditato o inserito in repertori ufficiali;
  2. Controllare la qualificazione documentata dei docenti (requisiti del D.I. 6 marzo 2013);
  3. Analizzare i fabbisogni formativi;
  4. Consultare il RLS sui programmi formativi;
  5. Pianificare e documentare la verifica dell’efficacia;
  6. Utilizzare i risultati della verifica per migliorare DVR, procedure e aggiornamenti;
  7. Considerare la formazione come misura di prevenzione al pari di quelle tecniche e organizzative.