Adeguamento antincendio delle scuole: scadenze, SCIA e gestione del rischio transitoria
A cura della redazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile il D.M. 31 marzo 2026, che introduce un sistema di adeguamento progressivo alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, affiancato da misure gestionali obbligatorie nel periodo transitorio.
Di cosa tratta:
Il provvedimento dà attuazione alla proroga già prevista al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento delle scuole alle norme antincendio, ma supera la logica della semplice proroga introducendo un modello a fasi con scadenze intermedie e obblighi immediati.Molti edifici scolastici non sono ancora pienamente conformi alla normativa (DM 26 agosto 1992 e RTV del Codice prevenzione incendi), ma non possono più limitarsi ad attendere la scadenza finale.Il decreto impone quindi:
- una prima soglia obbligatoria entro 9 mesi dalla pubblicazione
- il completamento totale entro il 31 dicembre 2027
- l’adozione immediata di misure compensative di sicurezza fino all’adeguamento completo
In sostanza, si introduce una gestione dinamica del rischio incendio, non più rinviabile.
Cosa cambia:
1. Prima scadenza: entro 9 mesi
Deve essere presentata la SCIA antincendio attestando almeno l’attuazione di misure minime, tra cui:
- sistemi di allarme;
- estintori;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza;
- norme di esercizio.
Non è richiesto l’adeguamento completo, ma una base minima di sicurezza operativa.
2. Seconda scadenza: 31 dicembre 2027
Entro questa data è necessario completare tutti gli adeguamenti strutturali e impiantistici e presentare la SCIA definitiva. È il termine finale già noto, ma ora inserito in un percorso vincolato.
3. Possibilità alternative
Gli adeguamenti possono essere realizzati, in alternativa:
- secondo il DM 26 agosto 1992;
- secondo il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 + RTV scuole);
- tramite deroga approvata.
4. Obbligo di misure gestionali nel frattempo
Fino al completamento degli adeguamenti, scuole ed enti proprietari devono adottare misure compensative basate sulla valutazione del rischio incendio, ad esempio:
- riduzione del carico di incendio;
- limitazione dell’affollamento;
- incremento della sorveglianza;
- aumento degli addetti antincendio;
- formazione specifica (livello 3-FOR);
- esercitazioni antincendio aggiuntive;
- aggiornamento del piano di emergenza.
Indicazioni operative:
- Verificare lo stato di conformità antincendio dell’edificio scolastico;
- Pianificare subito le attività per la SCIA entro 9 mesi;
- Integrare la valutazione del rischio incendio con le carenze esistenti;
- Definire e formalizzare misure compensative documentate;
- Aggiornare il piano di emergenza;
- Valutare incremento e formazione degli addetti antincendio;
- Programmare adeguamento strutturale entro 2027.
Conclusioni:
Il Decreto del 31 marzo 2026 rappresenta un delicato punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire la massima sicurezza negli ambienti scolastici e la realtà dei tempi necessari per gli interventi strutturali. In sintesi, il legislatore chiarisce che, sebbene le strutture e gli impianti possano richiedere tempo per essere adeguati, la formazione del personale, la pianificazione delle emergenze e tutte le altre misure di prevenzione devono essere operative e certificate sin da subito.
La sfida per il sistema scolastico sarà ora quella di rispettare la scadenza intermedia dei nove mesi per la prima SCIA, garantendo, nel frattempo, che ogni istituto sia un luogo sicuro per studenti e lavoratori.
Per maggiori approfondimenti si allega il testo completo del decreto.
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