Adottato lo schema del DLgs sulla previdenza complementare
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro sul proprio sito internet ha reso noto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1/07/2005 ha adottato lo schema di riforma sul TFR.
"Lunedì prossimo - spiega il Ministro del lavoro - invierò il testo del decreto legislativo sulla previdenza complementare alle parti sociali per incontrarle poi il 12 luglio e ricevere le prime osservazioni.
Lo schema di decreto legislativo sulla previdenza complementare sara', sempre da lunedi' 4 luglio, nelle commissioni parlamentari competenti per il relativo parere. Il provvedimento tornera' poi in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva".
Tra le principali novità si evidenziano le seguenti:
- Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e tramite il conferimento del TFR maturando anche attraverso modalità tacite. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di ? 5.164, anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo. Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il limite di ? 5.164. La contribuzione alle forme pensionistiche potrà essere prorogata non oltre i 7 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che l'aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno 3 anni di contribuzione. In tal caso è in facoltà
dell'aderente decidere il momento di fruizione delle prestazioni.
- A partire dall'1 gennaio 2006 i lavoratori del settore privato potranno decidere di trasferire il TFR maturando (non quindi quello già maturato al 31.12.2005) alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto, ovvero di mantenerlo in azienda. Il conferimento può avvenire attraverso modalità esplicite o tacite.
- presso l'INPS viene istituto un fondo pensione a contribuzione definita con lo scopo di accogliere il TFR maturando dei lavoratori che non hanno aderito ad altro fondo.
- Il lavoratore potrà richiedere anticipazioni per spese sanitarie, sper l'acquisto della prima casa di abitazione e per altre esigenze di carattere personale.
- Nei confronti dei fondi pensione viene confermato l'attuale regime tributario che prevede al tassazione nella misura dell'11% dei risultati netti maturati per ciascun periodo d'imposta.
- Il decreto entrerà in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2006. Per tutti i lavoratori assunti entro tale data il periodo transitorio previsto dal decreto per esprimere la volontà di conferire o meno il TFR decorrerà quindi dall'1 gennaio e terminerà il 30 giugno 2006. Se in questo periodo il lavoratore non avrà espresso alcuna volontà a partire dall'1 luglio 2006 si applicherà il meccanismo del silenzio assenso.