Agenzia entrate: entro il 15 marzo il CUD ai lavoratori
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ricorda che scade il 15 marzo p.v. il termine per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (c.d. modello CUD2007).
In particolare, il CUD deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
I dati contenuti nella certificazione riguardano:
- i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema;
- le relative ritenute operate;
- le deduzioni e le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.
Va, inoltre, ricordato che il contribuente che nell'anno 2006 ha posseduto soltanto i redditi attestati nel CUD, è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno 2006 abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nel CUD che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.