Aggiornamento formazione tramite seminari e convegni: l’interpello 1/2026 chiarisce i requisiti dei relatori
A cura della redazione
Con l’Interpello n. 1/2026, discusso nella seduta del 16 aprile 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, nei seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento, i relatori non devono necessariamente possedere i requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i docenti formatori in materia di salute e sicurezza.
Di cosa tratta:
L’interpello affronta il tema della validità di seminari e convegni ai fini dell’aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, CSP e CSE.
Il dubbio riguarda la possibilità di considerare tali eventi validi per l’aggiornamento anche quando i relatori non siano in possesso dei requisiti richiesti ai docenti formatori dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.Il punto centrale è la distinzione tra:
- corsi di formazione o aggiornamento, che sono percorsi formativi strutturati e per i quali i docenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa sui formatori;
- seminari e convegni, che possono essere utilizzati per assolvere l’obbligo di aggiornamento, ma seguono una disciplina specifica e non sono automaticamente assimilabili ai corsi sotto il profilo dei requisiti dei relatori.
La Commissione chiarisce che, per i seminari e i convegni, non si applica il requisito soggettivo previsto per i docenti formatori dal D.I. 6 marzo 2013. Questo non significa però che qualsiasi evento possa essere utilizzato come aggiornamento. Il riconoscimento resta subordinato alla coerenza dei contenuti con le materie dell’aggiornamento e alla presenza della verifica finale dell’apprendimento.
Indicazioni operative:
Per considerare valido un seminario o un convegno come aggiornamento in materia di salute e sicurezza, non basta la semplice partecipazione all’evento. Occorre verificare alcuni elementi essenziali.
Anzitutto, l’evento deve trattare contenuti coerenti con le materie previste per l’aggiornamento. La coerenza del programma è quindi un elemento decisivo: un convegno genericamente collegato al mondo del lavoro, alla progettazione, alla gestione aziendale o alla compliance non può essere automaticamente considerato valido se non affronta temi pertinenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
In secondo luogo, deve essere prevista la verifica finale dell’apprendimento. Questo è il passaggio più rilevante dal punto di vista operativo, perché l’interpello conferma che, anche per seminari e convegni, il riconoscimento come aggiornamento richiede una verifica finale. Non è, quindi, sufficiente registrare la presenza o rilasciare un attestato di partecipazione privo di verifica.
Dal punto di vista organizzativo, chi promuove seminari o convegni validi per l’aggiornamento dovrebbe quindi garantire almeno:
- programma dell’evento con indicazione chiara degli argomenti trattati;
- durata effettiva dell’iniziativa;
- registrazione delle presenze;
- indicazione dei destinatari dell’aggiornamento;
- prova finale di apprendimento;
- attestato che riporti la validità ai fini dell’aggiornamento, ove sussistano i requisiti;
- conservazione della documentazione a supporto.
Conclusioni:
L’Interpello n. 1/2026 conferma l’orientamento già espresso dal Ministero del lavoro nella FAQ n. 47 relativa all’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025: i requisiti del formatore si applicano ai corsi di formazione e aggiornamento, mentre per seminari e convegni valgono le condizioni specifiche previste dalla Parte III dell’Accordo. Resta però obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento.
Per maggiori approfondimenti si allega il testo integrale dell’interpello.
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