L’INPS, con il messaggio n. 73 dell’8 gennaio 2026, ha reso noto che a seguito dei controlli effettuati relativi alla sussistenza dei requisiti che legittimano la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto alle imprese agricole previsto dall’art. 222 del DL 34/2020 (L. 77/2020), sono in fase di notifica i provvedimenti di annullamento per i casi di esito negativo.

Più precisamente si tratta dell’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

I motivi alla base del rigetto sono indicati, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento, anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

L’Istituto previdenziale precisa che l’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione” accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Se il pagamento dei contributi dovuti viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica del pagamento o a rate, nel caso in cui venga presentata l’istanza di rateazione entro il medesimo termine, la sanzione civile si riduce del 50% (in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata).

Resta salva la possibilità di richiedere il riesame in caso di ricezione dei provvedimenti di annullamento attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.