Agricoli: revisionati i codici per l’inquadramento previdenziale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, ha reso noto che, per i flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a partire dal 1° maggio 2026, non sarà più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici 19, 39, 40, 43 e 44, del campo “TD2”, in quanto soppressi.
Qualora tali codici vengano comunque inseriti, il sistema segnalerà un alert informando l’utente della loro inutilizzabilità.
Il Messaggio ricorda che, nel sistema previdenziale agricolo, in via generale, l’INPS si occupa dell’accertamento e della riscossione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (contribuzione INAIL).
Tale criterio incontra una deroga per le imprese cooperative e i loro consorzi per i quali i contributi INAIL devono essere versati direttamente a quest’ultimo.
L’intervento dell’INPS nasce dall’esigenza di semplificare gli adempimenti: i codici TD2 soppressi, oltre a non essere più attuali, sono stati talvolta utilizzati impropriamente, determinando il mancato versamento dei contributi obbligatori INAIL. Non potendo rientrare nella deroga prevista per le cooperative, l’INPS, sentito l’INAIL, ha quindi disposto la loro eliminazione.
In ogni caso, per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi precedenti del secondo trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’INPS procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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