Pubblicato l’11 settembre 2025 in Gazzetta Ufficiale il decreto che cambia la disciplina relativa ai titoli di efficienza energetica, i cosiddetti “certificati bianchi”.

Cosa tratta

I titoli di efficienza energetica (TEE), noti anche come “certificati bianchi”, sono titoli negoziabili che le imprese possono acquisire dimostrando di aver completato interventi e progetti di riduzione dei consumi di energia e miglioramento dell’efficienza.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 luglio 2025, appena pubblicato, aggiorna le regole per il conseguimento di questi titoli, al fine di porre degli obiettivi più sfidanti in termini di riduzione dei consumi.

Come funzionano i certificati bianchi

I certificati vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) a fronte del riconoscimento di interventi di efficientamento energetico. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Il GME si occupa anche della gestione della piattaforma di mercato dove i titoli possono essere scambiati e dove viene stabilito il loro valore economico.

Al sistema devono partecipare i cosiddetti “soggetti obbligati”, ovvero i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali, per i quali vengono stabiliti degli obiettivi annui di risparmio di energia.

Esistono poi i soggetti volontari, che possono liberamente aderire al sistema, fra cui:

  • Le società di servizi energetici (ESCO);
  • Le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato;
  • Le società che siano in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Quali sono le modifiche

Il decreto del 21 luglio 2025 stabilisce gli obiettivi di risparmio per il periodo 2025-2030 e modifica la disciplina di rilascio dei certificati bianchi definendo:

  • I requisiti e le modalità di ammissione al sistema, per cui dovrà essere redatto un progetto ammissibile conforme al decreto;
  • Le modalità di verifica dei risparmi e certificazione (metodo a consuntivo e metodo standardizzato);
  • Le attività di controllo e le sanzioni;
  • Le coperture e i corrispettivi a carico dei soggetti partecipanti;
  • I sistemi a base d’asta;
  • Le misure di semplificazione e accompagnamento nella realizzazione dei progetti;
  • Gli interventi ammessi, per cui è previsto il rilascio dei certificati oltre al risparmio energetico.

Quando entra in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 12 settembre 2025.