Alluvione sud Italia: sospeso anche il TFR al Fondo tesoreria
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.49 del 22 aprile 2026, in merito alla sospensione contributiva riconosciuta dal DL 25/2026 ai soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nelle aree del sud Italia interessate dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio u.s., ha precisato che l’agevolazione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria.
Come si ricorderà il DL 25/2026 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione e dagli avvisi di addebito.
I soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone interessate dagli eventi metereologici.
Inoltre, l’INPS evidenzia che la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati negli immobili individuati dal DL 25/2026.
Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, deve essere versata.
Riguardo alle istruzioni operative, la circolare prevede che i datori di lavoro in possesso dei requisiti, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell’INPS www.inps.it, indicando nelle note oggetto “Eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026 - Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana e ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati devono inserire il nuovo codice causale “N983”, avente il significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n. 25/2026” e l’importo dei contributi sospesi.
I datori di lavoro che hanno diritto alla sospensione, per i quali sono state già presentate denunce insolute totali o parziali, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) per l’esposizione del codice di sospensione nel periodo di riferimento che va dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo 2026.
Per il datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, che ha sedi operative sia in comuni colpiti dagli eventi eccezionali in argomento che al di fuori dei citati territori, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.
Pertanto, per tali datori di lavoro permane l’obbligo di trasmissione del flusso Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento contributivo relativo ai lavoratori impiegati nelle aree colpite dagli eventi meteorologici eccezionali.
Infine, l’INPS ricorda che il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato entro il 10 ottobre 2026 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il modello “F24”.
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