Sgravio contributivo anche per l’affiancamento dopo il congedo
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo del 50% riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione lavoratori/trici in congedo, previsto dall’art. 4 del Dlgs 151/2001, può essere fruito anche per tutto il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
La precisazione dell’INPS si è resa necessaria dopo che la Legge n. 199/2025 ha inserito all’art. 4 del T.U. maternità, il nuovo comma 2-bis secondo cui al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione del lavoratore/trice in congedo, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Resta fermo che al datore di lavoro viene sempre attribuito il codice di autorizzazione 9R avente il significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001" anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavortatrice/tore.
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