INAIL mette a disposizione per gli operatori del settore una linea guida per l’applicazione della Direttiva 2023/2668/UE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2023, che introduce nuove misure di protezione per i lavoratori a rischio di esposizione da amianto.

Cosa tratta:

La Direttiva UE 2023/2668, che modifica la 2009/148/CE, prevede una serie di misure per migliorare la protezione dei lavoratori esposti ad amianto. Il documento INAIL:

  • illustra le varie novità introdotte dalla Direttiva;
  • chiarisce il campo di applicazione;
  • evidenzia gli impatti che potrebbe avere sulle attività di valutazione e gestione del rischio da esposizione da amianto nei luoghi di lavoro.

Fra le novità del testo vediamo:

  • limiti di esposizione più stringenti;
  • nuove procedure di controllo;
  • obblighi sulla formazione.

Le novità in dettaglio

Il limite di esposizione professionale passa da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, con applicazione immediata dal momento del recepimento nazionale (massimo due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE). Un ulteriore abbassamento entro il 2029 a 0,002 fibre/cm³ è previsto per materiali con fibre di diametro uguale o superiore a 0,2 µm.

Il campo di applicazione si estende a tutte le attività che possono comportare rischio di esposizione, incluse:

  • lavori di costruzioni;
  • ristrutturazioni e demolizioni;
  • gestione rifiuti;
  • attività estrattive;
  • lotta antincendio.

Viene poi introdotta la figura dell’“operatore qualificato”, che nella normativa nazionale è assimilabile al Responsabile del Rischio Amianto (RRA), di cui vengono stabiliti i requisiti di formazione certificazione.

L’Allegato I bis della Direttiva riporta i requisiti formativi per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti, che deve includere nozioni teoriche e indicazioni pratiche: l’allegato riporta i contenuti minimi necessari.

La Direttiva UE 2023/2668 prevede anche obblighi di censimento preventivo dei materiali contenenti amianto, procedure di notifica dettagliate, misure operative per ridurre la dispersione di fibre e la sorveglianza sanitaria prolungata, quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Indicazioni operative

Il documento INAIL si rivolge agli operatori di settore, in particolare Pubbliche Amministrazioni, Organi di Controllo, Associazioni di categoria, Associazioni vittime amianto e i vari stakeholders del settore.

In attesa del recepimento a livello nazionale, atteso a breve, fornisce utili indicazioni per prepararsi ad applicare le nuove disposizioni:

  1. Valutazione preventiva del rischio: verificare la presenza di amianto in edifici e strutture costruiti prima del divieto nazionale, prima di ogni intervento.
  2. Notifica alle autorità competenti: includere ubicazione, quantità di amianto, elenco lavoratori, certificati di formazione e data ultima visita sanitaria.
  3. Rispetto dei nuovi limiti di esposizione: 0,01 f/cm³ subito dopo il recepimento.
  4. Adozione di misure tecniche: aspirazione alla fonte, confinamento dinamico, imballaggi chiusi per stoccaggio e trasporto, etichettatura dei residui.
  5. Formazione obbligatoria e continua: corsi teorico-pratici conformi all’Allegato I-bis della Direttiva.
  6. Sorveglianza sanitaria: monitoraggio regolare e prolungato anche dopo la cessazione dell’esposizione.
  7. Uso corretto dei DPI: dispositivi respiratori regolati individualmente e procedure di decontaminazione.
  8. Interruzione immediata dei lavori: in caso di superamento dei limiti o rinvenimento imprevisto di materiali contenenti amianto.
  9. Autorizzazioni preventive: ottenere permessi per lavori di demolizione o rimozione amianto e verificare l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali delle imprese a cui sono affidati i lavori.

 

In allegato il testo INAIL completo.

 

Per approfondire: “Rapporto INAIL: l’eredità dell’amianto continua a mietere vittime