L’art.51 c.2 lett.f) del TUIR, come modificato dalla Legge 208/2015, prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al c.1 dell'articolo 100.

Quest’ultima disposizione fa riferimento a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Nel concetto di “ricreazione” vi rientrano le spese con finalità culturali, come gli abbonamenti o gli ingressi a cinema, teatri, mostre, biblioteche e musei oppure quelle con finalità sportive e quindi gli abbonamenti e gli ingressi a palestre, centri sportivi, piscine, impianti sciistici e persino a centri benessere.

Hanno finalità ricreative anche gli abbonamenti a riviste specializzate, quotidiani e periodici e gli abbonamenti alla PayTV (come Sky e Mediaset premium).

Rispettano la norma anche le spese sia di viaggio che di soggiorno per le vacanze.

Nei piani welfare possiamo anche inserire le spese per gli eventi sportivi (come ad esempio partite di calcio, basket, pallacanestro ecc.), quelle per i concerti e gli spettacoli in generale.

Le spese per la frequentazione delle ludoteche e dei centri estivi e invernali, seppur espressamente previste dall’art.51, c.2, lett. f-bis del TUIR, si ritiene possano rientrare anche nella predetta lett. f).

La differenza tra le due disposizioni è che in quest’ultimo caso le somme non possono essere oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro se sostenute direttamente dal lavoratore.

Infine si ricorda, come disposto dall’art.51, c.2, lett.f) del TUIR, che se i citati benefit vengono erogati in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale la deducibilità dei relativi costi da parte del datore di lavoro sarà integrale.

Diversamente, se le opere e i servizi sono offerti volontariamente al lavoratore opera la deducibilità solo nel limite del cinque per mille, così come previsto all’art. 100 del TUIR.