Anche le dimissioni del genitore in prova sono soggette a convalida
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con cui ha confermato che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
Il Ministero sottolinea che, a livello letterale, nella richiamata disposizione non si esclude la necessità della convalida delle dimissioni quando sono rassegnate durante il periodo di prova. Infatti, la convalida è prevista come misura di carattere generale, senza alcuna eccezione.
Inoltre, perseguendo lo scopo della norma, deve ritenersi necessario garantire una operatività ad ampio raggio della convalida. Al riguardo, si sottolinea che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.
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