La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/05/2009 n.11846, ha deciso che il datore di lavoro non può applicare automaticamente il licenziamento anche se la violazione commessa dal dipendente rientri tra quelle regolamentate dal contratto collettivo applicato dall'azienda e punite con la massima sanzione.
Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui la contrattazione collettiva prevede quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure per l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tale ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. Ne consegue che la disposizione del contratto collettivo in merito al ritardato invio del certificato medico deve essere valutata nel senso che la sanzione del licenziamento per giusta causa può essere legittimamente irrogata solo quando non siano sussistenti cause giustificative e comunque nel rispetto del principio della proporzionalità.