La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n.C-525/23 (resa nota con il Comunicato stampa n. 139 del 13 novembre 2025), ha deciso che un cittadino straniero può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di volontariato fruendo anche delle risorse economiche messe a disposizione di un familiare.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici europei, un cittadino extracomunitario si era visto rigettare il rilascio del permesso di soggiorno per volontariato perché la sua permanenza nello Stato ospitante non sarebbe stata garantita con risorse economiche proprie, ma con quelle fornite da uno zio.

La Corte suprema dello Stato in cui il periodo di volontariato doveva essere svolto (Ungheria) aveva rigettato il ricorso dello straniero. Più precisamente, ad avviso dei giudici, anche se le risorse necessarie possono essere fornite da una persona che non è un familiare, è necessario stabilire se si tratta di un reddito o di un bene patrimoniale nonché precisare a quale titolo queste risorse sono state ricevute e se è possibile averne la disponibilità illimitata e definitiva, come se si trattasse di fondi propri.

Ravvisando dubbi circa la conformità di tale decisione con il diritto dell’Unione i giudici ungheresi hanno deciso di adire la Corte di giustizia UE in via pregiudiziale.

Secondo i togati di Lussemburgo, il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull'ingresso e il soggiorno nell'Unione europea dei cittadini di paesi terzi. Nel caso di specie per motivi di volontariato le condizioni sono dettate dalla Direttiva UE 2016/801.

Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva, come già disposto con la sentenza del 10 settembre 2014, Ben Alaya, C-491/13.

Inoltre, rileva sempre la Corte di Giustizia UE, la nozione di «risorse» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell'Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia.

La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate.