L'INPS, con la circolare 6/04/2004 n.62, precisa che l'ANF per i familiari residenti all'estero di lavoratori stranieri rifugiati politici in Italia spetta in conseguenza dell'equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. In particolare l'ANF spetta solo se lo Stato straniero è cittadino riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Pertanto poichè la Convenzione siglata a Ginevra nel 1951 equipara i rifugiati politici ai cittadini italiani a parità di trattamento agli stessi deve essere riconosciuto l'ANF. Discorso diverso merita invece l'ANF concesso dai comuni per il quale la legge 448/98 lo riconosce soltanto ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato. Tutti gli altri soggetti sono esclusi.