L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 291 del 22 luglio 2019, ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro, a seguito di sentenza favorevole debba procedere al recupero, nei confronti di ex dipendenti, di somme erogate in anni precedenti, il recupero di dette somme deve essere effettuato al lordo delle ritenute IRPEF operate. Non è, pertanto, necessario esperire alcuna procedura per il recupero delle predette ritenute versate all'Erario in qualità di sostituto d’imposta.

Considerato, inoltre, che, come emerge dall’istanza di interpello, il rapporto di lavoro è, nel frattempo, cessato, il datore di lavoro sarà tenuto a rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione, al fine di consentire agli ex-dipendenti medesimi di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell’onere deducibile in esame. Il predetto onere corrisponde all’importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all’atto del pagamento delle somme stesse.