Appalti: applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza
A cura della redazione
Il TAR del Lazio, con la sentenza n.5361 del 23 marzo 2026, si è pronunciato sulla controversia sorta tra la stazione appaltante e impresa affidataria in merito al giudizio di equivalenza sorto a seguito dell’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara.
La vicenda oggetto della pronuncia si configura come una procedura di gara pubblica caratterizzata dall’esclusione, da parte della stazione appaltante, di un operatore economico per difformità del CCNL indicato rispetto a quello previsto dalla lex specialis (CCNL edile) e per l’inidoneità della dimostrazione di equivalenza. Infatti, sulla base dell’istruttoria espletata sui due contratti, sono emerse le ragioni per non ritenere equivalenti le tutele economiche e normative del contratto applicato rispetto a quello previsto edile indicato nella lex specialis anche con riferimento alla presenza, in quest’ultimo, dell’istituto della Cassa Edile.
Il TAR, rigettando il ricorso promosso dall’operatore economico, supera definitivamente l’approccio della mera “pertinenza” del CCNL, imponendo un modello sostanziale fondato sulla piena equivalenza economica-normativa. Il CCNL diventa, quindi, una variabile competitiva strategica e non più un elemento neutro.
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