L’Agenzia delle entrate, in data 29 aprile 2026, ha risposto ad una faq in materia di solidarietà negli appalti e compensazioni in F24.

Più precisamente, è stato chiesto all’Agenzia se il committente e la stazione appaltante, tenuti all’effettuazione dei versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente (articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023), possano utilizzare, a tal fine, crediti in compensazione tramite modello F24.

Nella propria risposta, l’Agenzia ha precisato che, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, i versamenti derivanti dalla responsabilità solidale sono effettuati, tramite modello F24, indicando come codice fiscale del contribuente (c.d. primo codice fiscale) il soggetto inadempiente e come “secondo codice fiscale” il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, istituiti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

Colui che effettua il versamento, pertanto, interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e di conseguenza non può utilizzare crediti in compensazione, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 124 del 2019 (divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti).