Somma esente e ulteriore detrazione spettano anche ai beneficiari di integrazioni salariali
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, in data 30 aprile 2026, ha pubblicato due faq relative alle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ovvero la somma esente spettante ai titolari di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da 20.000 a 40.000 euro.
Nella prima risposta, in linea con la propria circolare n. 4/2026, l’Agenzia chiarisce che l’ambito applicativo della somma e dell’ulteriore detrazione è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 49 del TUIR. Pertanto, i due benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.
L’ulteriore faq, invece, conferma la spettanza dei due benefici anche ai titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente (quali, ad esempio, le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità-malattia, etc.).
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