La stagione 2026 riallinea il quadro UE: l’Omnibus I restringe ma rafforza CSRD/CSDDD; la Direttiva rifiuti aggiornata introduce EPR e obiettivi stringenti; l’ESPR avvia i Digital Product Passport; nuovi presìdi anti‑greenwashing impongono prove verificabili. Negli appalti pubblici i CAM 2026 sono obbligatori; nel privato avanzano due diligence e tracciabilità. La chiave è organizzare (e digitalizzare) qualifiche, clausole e controlli lungo la filiera.

Cosa tratta :

L’ambiente entra in cantiere e negli uffici acquisti non come un adempimento parallelo, ma come parte della regia che tiene insieme qualità tecnica, sicurezza, diritti e reputazione. Nel 2026 l’Unione europea ha aggiornato in modo sostanziale il perimetro di reporting e due diligence con l’Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/470), riallineando CSRD e CSDDD e puntando su semplificazione e maggiore armonizzazione. Ne deriva un impatto diretto sulla catena degli appalti, perché la sostenibilità ambientale si sposta dal piano “narrativo” a quello organizzativo: qualifiche, clausole, controlli, tracciabilità e, soprattutto, dati. In parallelo, altre iniziative europee completano il quadro: la revisione della Direttiva quadro rifiuti introduce la responsabilità estesa del produttore per i tessili e obiettivi vincolanti su alcuni flussi, con effetti pratici sulle forniture e sui rifiuti di cantiere; l’ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) apre alla stagione dei Digital Product Passport e di requisiti di durabilità e circolarità destinati a entrare anche nei capitolati tecnici; sul fronte delle comunicazioni ambientali, dal 2026 si inasprisce l’enforcement europeo contro il greenwashing attraverso le nuove regole per i consumatori e le linee guida operative che impongono prove tracciabili per ogni claim.

Oltre la retorica: cosa cambia davvero per chi gestisce appalti

Il primo cambio di passo riguarda chi rientra negli obblighi e come: l’Omnibus I restringe la platea delle imprese soggette a CSRD e CSDDD, ma non attenua le aspettative lungo la filiera. Se il committente è “grande” e soggetto a due diligence, l’intera catena a monte e a valle resta coinvolta nelle richieste informative e nei presìdi, con tempi di applicazione uniformati al 2029 e una transposizione nazionale prevista entro il 2028 per la parte CSDDD. In sintesi: anche se l’appaltatore è sotto soglia, dovrà fornire dati e conformità per poter lavorare. Il secondo cambio è operativo: la Direttiva rifiuti aggiornata rende più cogente la gestione dei flussi (ad esempio i tessili nelle forniture e nei DPI), con schemi EPR da recepire a livello nazionale e obblighi di raccolta, selezione e avvio a riciclo. Questo sposta l’attenzione dagli “scontrini” alle evidenze tracciate: chi acquista e chi esegue dovrà dimostrare dove finiscono scarti, resi e invenduti. Il terzo cambio è documentale e digitale: l’ESPR abilita passaporti digitali di prodotto che, man mano che i delegati settoriali verranno adottati, porteranno nei capitolati richieste su contenuto riciclato, riparabilità, sostanze, impronta climatica. Anche senza obblighi immediati per tutte le categorie, la direzione è univoca e la committenza più strutturata inizierà a chiederli per garantire comparabilità e manutenzione lungo vita. Infine, la comunicazione ambientale entra in regime probatorio: con le nuove regole europee per i consumatori, dal settembre 2026 gli enunciati generici (es. “eco‑friendly”, “carbon neutral”) senza basi tecniche verificabili diventano passibili di enforcement. In gara e in esecuzione, ogni dichiarazione dovrà essere coerente con misure LCA/LCC, tracciata e verificabile.

Pubblico e privato: due mondi che si parlano

Sul fronte pubblico, dal 1° febbraio 2026 i nuovi CAM edilizia sono obbligatori in progettazione e lavori, aggiornati al Codice 2023: sostituiscono i criteri precedenti e spingono verso LCA/LCC, gestione rifiuti, tracciabilità e competenze del personale. Implicano specifiche tecniche e clausole ambientali contrattuali, con transitori chiari. Per fornitori e appaltatori, questo si traduce in verifiche di idoneità arricchite da evidenze ambientali e in reporting continuo lungo tutta l’esecuzione. Nel privato, pur senza CAM, la traiettoria europea impone uno standard di fatto: due diligence ambientale integrata nei processi di qualifica e audit, uso crescente di passaporti digitali e richieste di dati per sostenere le scelte di materiali e le dichiarazioni ambientali. Il mercato tenderà a premiare i fornitori con sistemi digitali capaci di generare prove e KPI affidabili.

Un’unica regia: sicurezza, ambiente e 231 nella stessa trama

Per RSPP, HSE e HR questo non è un binario parallelo rispetto alla sicurezza: è la stessa catena del valore vista con più lenti. Il MOG 231 rimane il baricentro organizzativo per governare rischi salute‑sicurezza e reati ambientali; l’Omnibus, pur riducendo alcuni oneri, non cambia la sostanza: governance, tracciabilità e controllo di filiera sono lo standard professionale atteso nelle imprese che appaltano o subappaltano. Chi integra due diligence ambientale nei processi di selezione, contratto, esecuzione e rendicontazione avrà meno sorprese, meno contenzioso e più forza negoziale.

COSA DICE LA LEGGE

  • Omnibus I – Direttiva (UE) 2026/470. Semplifica e riallinea CSRD e CSDDD: innalza le soglie applicative, rafforza l’armonizzazione, fissa la trasposizione CSDDD entro luglio 2028 e l’applicazione per le imprese in ambito al 26 luglio 2029; mantiene l’impostazione di due diligence lungo la catena del valore.
  • Direttiva quadro rifiuti (revisione 2025). Introduce EPR obbligatoria per tessili e calzature e obiettivi vincolanti su alcuni flussi, con termini di recepimento e messa a regime nei singoli Stati membri; impatta forniture, DPI e gestione rifiuti nei cantieri e nei servizi.
  • ESPR (Regolamento Ecodesign per prodotti sostenibili). In vigore dal 18 luglio 2024: abilita requisiti su durabilità, riparabilità, contenuto riciclato, Digital Product Passport e possibili criteri minimi per il Green Public Procurement. Misure tecniche arriveranno con atti delegati settoriali e periodi transitori.
  • Regole europee anti‑greenwashing per i consumatori. Dal 27 settembre 2026 rafforzato l’enforcement su claim ambientali: vietati enunciati generici non dimostrabili e “carbon neutral” basati solo su offset; richieste prove e verifiche indipendenti.
  • CAM edilizia 2026 (appalti pubblici). Obbligatori nei bandi di progettazione e lavori emanati dopo l’1/2/2026: aggiornano specifiche tecniche, tracciabilità, gestione rifiuti e competenze in coerenza col Codice 2023, con regole transitorie e responsabilità della stazione appaltante.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Qualifica fornitori 2.0: estendi l’idoneità tecnico‑professionale a criteri ambientali, EPR e tracciabilità; adotta una piattaforma digitale con scoring, evidenze documentali, scadenziario e alert bloccanti prima dell’avvio lavori.
  2. Clausole e DUVRI ambientale: inserisci obblighi di dati (materiali, rifiuti, emissioni), diritto di audit, penali e risoluzione; integra check ambientali nel flusso DUVRI/permessi con passi obbligatori e firma digitale. ]
  3. Passaporti digitali e tracciabilità: prepara i capitolati a DPP/ESPR per categorie prioritarie; richiedi codifica univoca e registri digitali di materiali, manutenzioni e fine vita.
  4. Green claims “audit‑ready”: mappa tutte le affermazioni ambientali in gara e in cantiere; collega ogni claim a LCA/LCC e prove verificabili; predisponi revisione legale preventiva.
  5. Rifiuti e EPR in cantiere: per DPI e forniture tessili attiva tracciabilità del ritiro, selezione e avvio a riciclo; prevedi soglie‑semaforo e blocco ordine se manca il circuito autorizzato.
  6. KPI e dashboard uniche: incidenti/near‑miss, non conformità ambientali, rifiuti per commessa, emissioni logistiche, avanzamento audit; report periodici all’OdV e alla Direzione.
  7. Formazione mirata: micro‑moduli digitali su green claims, EPR, gestione rifiuti e requisiti ESPR per ruoli chiave (acquisti, cantiere, qualità); test obbligatori e tracciati.
  8. Pubblico vs privato: CAM obbligatori nel pubblico; nel privato si impone lo stesso standard per effetto di mercato e normativa UE.
  9. Claim ambientali: dal 2026 contano solo quelli dimostrabili e verificati