Apprendistato: la Cassazione salva i benefici contributivi quando l’inadempimento formativo è di scarsa importanza
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, stabilisce che solo un inadempimento formativo rilevante, che pregiudichi gli obiettivi indicati nel progetto di formazione, può comportare la decadenza dai benefici contributivi del contratto di apprendistato.
La Corte si è trovata a dover esaminare una sentenza di merito con cui venivano revocati i benefici contributivi del contratto di apprendistato poiché, in un caso, la formazione esterna non era stata erogata; nell’altro caso, la formazione esterna si era risolta nel mero corso in materia di sicurezza. In entrambi i casi non si era data rilevanza al recupero della formazione avvenuta in un momento successivo all’ispezione che aveva evidenziato tale carenza.
Con questa pronuncia, di fatto, la Cassazione abbraccia l’orientamento già espresso con la precedente ordinanza n. 8564 del 2018 in cui, in un caso analogo, ai fini della revoca delle agevolazioni contributive, aveva ritenuto irrilevante la mancata frequentazione di corsi di formazione esterna che non erano tali da precludere il raggiungimento dell’obiettivo formativo.
Di conseguenza, la decadenza dai benefici contributivi disposta dall’art. 16 della legge n. 196 del 1997 si considera adeguata per tutto il periodo del contratto solo qualora l’inadempimento contestato abbia una oggettiva rilevanza “concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto”.
La Cassazione promuove una visione ragionevole e aperta nei confronti di uno strumento così importante nell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, cercando di venire incontro al datore di lavoro e dando rilevanza alla formazione in senso sostanziale, che quindi si esplica soprattutto nella cd. formazione interna o on the job erogata dalla stessa azienda. Pur mantenendo la sua rilevanza, la formazione esterna, intesa come adempimenti meramente formali, non può inficiare l’intero sistema incentivante costituito dal contratto di apprendistato: non è sufficiente la mancata frequentazione di ore di formazione trasversale, la lacuna formativa rileva quando può essere ritenuta di non scarsa importanza.
Si promuove dunque un approccio concreto e tollerante, di verifica sostanziale della formazione erogata, con una visione sinergica di tutti gli elementi di formazione che vanno a comporre il quadro del progetto formativo volto a costruire una nuova professionalità qualificata.
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