Licenziamento tardivo per fine comporto
A cura della redazione
La prolungata inerzia del datore di lavoro successiva al rientro in servizio del lavoratore dalla malattia a comporto ormai scaduto può integrare una tacita rinuncia all’esercizio del potere di recesso, con la conseguenza che le assenze pregresse, per le quali sia già intervenuta la rinuncia a licenziare, non possono essere successivamente “recuperate” nel calcolo del comporto per sommatoria ai fini del licenziamento.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 31 marzo 2026, n. 7975 di fronte ad un atto di recesso per superamento del periodo di comporto, ben 14 mesi dopo l’avvenuto rientro in servizio del lavoratore interessato, quando il termine massimo di 120 gorni di assenza consentita da maturare nell’arco di ciascun trimestre era ampiamente superato.
L’inerzia di 14 mesi è stata tale da indurre nel lavoratore la convinzione della non volontà datoriale di recedere dal rapporto. Ciò rende illegittimo il licenziamento.
Inoltre, per la Cassazione, il datore di lavoro mantiene intatto il diritto di licenziare in seguito il lavoratore per future assenze per malattia che portino a superare il periodo di comporto stabilito dal CCNL ma, in ogni caso, non può più farlo conteggiando i precedenti giorni di assenza che ha rinunciato a fare valere. In pratica, un "recupero" di quelle giornate di assenza, nel calcolo del comporto per sommatoria, si porrebbe in insanabile contraddizione con il significato negoziale abdicativo già riconosciuto al pregresso comportamento datoriale inerte.
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