Con la sentenza n.6787 dell'11 maggio 2002 la Corte di Cassazione ribadisce il fatto che l'attività di formazione (interna od esterna) a carico del datore di lavoro deve essere reale e non figurativa. Ciò in quanto la ratio di questa particolare tipologia di contratto non è quella dell'inserimento lavorativo del giovane (come per il contratto di formazione e lavoro) ma è l'acquisizione da parte del tirocinante di una qualificazione professionale. Pertanto al giovane dovranno essere impartite tante ore di lezione quante sono previste dai contratti collettivi di lavoro e non si potrà in nessun caso evitare tale addestramento professionale in quanto quest'ultimo assume certemente, rispetto all'espletamento dell'attività lavorativa, un carattere di preminenza stante la finalità sociale per il quale è posto in essere.