Aree di crisi industriale complessa: nuovi trattamenti CIGS
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha fornito le indicazioni operative in merito alla fruizione dei trattamenti di CIGS a favore dei dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 44, c. 11-bis del Dlgs 148/2015), dato che la Legge di Bilancio 2026 ha previsto alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali, in funzione della semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, l’eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con decreto interministeriale.
Come si ricorderà la Legge 199/2025 ha, infatti, riservato ulteriori risorse per finanziare la proroga di tale ammortizzatore sociale, affinché le aziende beneficiarie possano completare i piani di recupero occupazionale.
Più precisamente, il trattamento salariale è a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti periodi di CIGS, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
Quindi il trattamento CIGS in parola, della durata massima di 12 mesi, può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.
Come ricordato all’inizio, la Legge di Bilancio 2026 non prevede l’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni.
La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta “accentrata”: al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.
Per poter beneficiare del trattamento CIGS, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali. Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015.
Il Ministero del lavoro precisa che l’oggetto dell’accordo dovrà ricomprendere la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, operata dall’impresa, tenendo conto dei parametri annualmente indicati dall’INPS, al fine di poter accertare preventivamente la sussistenza delle risorse economiche necessarie ad autorizzare l’intervento.
L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’Accordo in sede ministeriale, corredata da una relazione tecnica, dal piano di recupero occupazionale, dal verbale di accordo governativo e da quello regionale, dall’elenco nominativo dei lavoratori e dall’informativa privacy.
Se per difficoltà finanziarie l’impresa richiede il pagamento diretto dell’INPS dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie, come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.
La Direzione generale ammortizzatori sociali – divisione III procede all’istruttoria delle istanze di cassa integrazione per crisi industriale complessa, con la verifica dei requisiti normativi previsti, e all’autorizzazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La circolare n. 3/2026 precisa che tutte le autorizzazioni relative a trattamenti riferiti ad accordi stipulati con decorrenza iniziale nel 2025, nella vigenza della norma di cui all’ articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) sono erogate a valere sulle risorse stanziate nella predetta annualità, a prescindere dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione.
Infine, considerato che l’attuale legge di Bilancio non autorizza il trattamento di mobilità in deroga, le risorse stanziate per il 2025 potranno essere utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti CIGS richiesti nell’anno 2025 e con decorrenza nel medesimo anno, nella vigenza del predetto articolo 1, comma 189, della legge n. 207/2024.
Riproduzione riservata ©