Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha reso noto che il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri oltre al regolamento relativo all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Il nuovo elenco UE dei paesi di origine sicuri consentirà di accelerare l’esame delle domande di asilo presentate da cittadini di Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. In base alle nuove norme, spetterà al singolo richiedente dimostrare che tale disposizione non dovrebbe applicarsi nel suo caso, a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio.

Anche i paesi candidati all’adesione all’UE (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, invece la Bosnia-Erzegovina, la Georgia e il Kosovo sono candidati potenziali) saranno considerati paesi di origine sicuri, salvo circostanze pertinenti, quali violenze indiscriminate nel contesto di un conflitto armato, un tasso di riconoscimento delle domande di asilo a livello UE superiore al 20% o sanzioni economiche dovute ad azioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali.

La Commissione europea potrà decidere temporaneamente che un paese non è più considerato sicuro o proporne la rimozione permanente dall’elenco. I paesi UE potranno inoltre designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE.

Gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro a un richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato paese, e quindi dichiarare la sua domanda di protezione a livello UE inammissibile. Per poterlo fare, una delle tre seguenti condizioni deve essere soddisfatta:

·       l’esistenza di un legame tra il richiedente e un paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel paese o legami linguistici, culturali o simili;

·       il fatto che il richiedente sia transitato da un paese terzo prima di arrivare nell’UE dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva;

·       l’esistenza di un accordo o intesa con un paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’UE, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati.

Tali accordi conclusi dall’UE o dai suoi Stati membri con un paese terzo per applicare il concetto di paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata dalle persone interessate.

Inoltre, il ricorso contro una decisione di inammissibilità di una domanda di protezione non sospenderà automaticamente una decisione di rimpatrio.

La designazione di un paese terzo come sicuro, sia a livello UE che nazionale, potrà avvenire anche con eccezioni per specifiche parti del territorio o per categorie chiaramente identificabili di persone. Questa disposizione e quelle relative alle procedure accelerate di frontiera per i richiedenti la cui nazionalità presenta un tasso di riconoscimento dell’asilo inferiore al 20%, potranno applicarsi prima dell’entrata in applicazione della legislazione UE sull’asilo, prevista per giugno 2026.

I due regolamenti devono ora essere formalmente adottati dal Consiglio. Entrambe le norme riguardano il trattamento delle domande di asilo e modificano il Patto su migrazione e asilo, adottato dal Parlamento ad aprile 2024, che entrerà in vigore a giugno 2026.