Artigiani e commercianti: possibile rinunciare alla riduzione contributiva
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025, in riferimento alla riduzione contributiva per i soggetti iscritti, per la prima volta nell’anno 2025, alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ex art. 1, c. 186, della L. 207/2024, ha comunicato che la procedura informatica è stata implementata con l’inserimento della funzione di rinuncia, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, accedendo alla domanda. L’esercizio di tale funzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, comporta, su richiesta del contribuente, la perdita del diritto alla riduzione contributiva in commento per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia.
A titolo esemplificativo: il soggetto ha iniziato l’attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva in argomento con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025; il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia: dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026 la tariffazione è ridotta al 50%, mentre dal mese di febbraio 2026 è dovuta la contribuzione previdenziale in misura piena.
Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l’utente dell’avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell’Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il messaggio 3922/2025.
Allo scopo, si ricorda che la L. di Bilancio 2025 ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al c. 1 dell’art. 1 della L. 233/1990 e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.
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