Con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti dall’INPS anche gli arretrati da gennaio 2026 a maggio 2026 che interessano l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare dopo gli incrementi previsti dall’ultima legge di bilancio.

L’Inps col messaggio del 14 aprile 2026 n. 1269 rappresenta i nuovi importi mensili di tale prestazione in vigore dal 1° gennaio 2026.

I destinatari sono:

1) i beneficiari degli assegni di superinvalidità di guerra (tabella E del Dpr 915/1978) cioè coloro che hanno una cecità assoluta, o perdita degli arti, o lesioni al sistema nervoso, o alterazioni mentali, che percepiranno 1.000 euro al mese per 12 mensilità al posto di 878 euro;

2) coloro che sono affetti da lesioni al sistema nervoso centrale, perdita di due arti, amputazione delle cosce, riduzione dell'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale, i quali percepiranno 500 euro in luogo della precedente misura pari a 439 euro mensili per 12 mensilità.

Va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 1 comma 922 della legge 199/2025, per gli invalidi che, nell'anno 2025, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto, il pagamento dell'assegno, avviene d'ufficio. Altrimenti, l’assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.