Assenza ingiustificata e natura del rapporto di lavoro
A cura della redazione

Il lavoratore che presta la sua attività in azienda può considerarsi autonomo soltanto se la mancata giustificazione delle sue assenze non comporta l'adozione nei suoi confronti di alcun provvedimento disciplinare (Cass. 07/08/2008 n.21380).
Secondo la Suprema Corte per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore. Inoltre riguardo alla mancanza dell'obbligo di giustificare le assenze, quale indice di mancata subordinazione, è necessario l'accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
La sentenza 21380/2008 stabilisce anche che condizioni che giustificano la presenza di un lavoratore autonomo sono: la sussistenza di un rischio economico per il lavoratore e la possibilità di gestire in prima persona il rapporto con i terzi.
Infatti già in passato la Suprema corte aveva affermato che l'autonomia del rapporto di lavoro, anche nella forma della parasubordinazione, è esclusa quando il prestatore di lavoro non dispone di un'organizzazione imprenditoriale sia pure in termini minimi e non sopporti pertanto alcun rischio economico.
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