Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha stabilito che il mancato rientro entro il limite di assenza fissato dal CCNL applicabile attiva la presunzione di dimissioni per comportamento concludente prevista dall’art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. 151/2015, come modificato dalla L. 203/2024. L’assenza ingiustificata non può essere attribuita all’indisponibilità di uno specifico medico, qualora il lavoratore abbia comunque la possibilità di rivolgersi ad altre strutture o professionisti. Una volta effettuata la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, la cessazione del rapporto per volontà presunta del dipendente diventa pienamente efficace; eventuali licenziamenti disciplinari successivi, adottati in via prudenziale, non producono effetti giuridici.

La volontà di dimettersi si desume, dunque, dal protrarsi dell’assenza oltre la soglia prevista dal contratto collettivo, con conseguente esclusione di ogni pretesa di reintegrazione o di indennizzo.

In sintesi, il Tribunale ha chiarito che:

·       Il termine primario da considerare è quello contrattuale;

·       Nel caso di specie si applica il CCNL Cooperative Sociali, il cui art. 42 prevede che 3 giorni di assenza ingiustificata costituiscono condotta da licenziamento disciplinare;

·       Tale soglia contrattuale è, dunque, utilizzabile anche ai fini della presunzione di dimissioni, non avendo una mera funzione disciplinare.