L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026, ha reso noto che fruiscono dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa anche se alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza il rapporto di lavoro non è più in essere.

Nel caso in esame, un’azienda ha chiesto all’Agenzia delle entrate, delucidazioni circa l’imponibilità dei contributi interamente a carico datore di lavoro destinati all’assistenza sanitaria integrativa, come previsto dal rinnovo del CCNL unico dell’industria.

L’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa è strutturata in modo tale che il datore di lavoro versa la quota annuale dovuta per la sottoscrizione di una polizza a favore del dipendente al momento del raggiungimento, da parte del lavoratore, in un determinato anno, di una quota minima di giorni di lavoro.  

In sostanza, al raggiungimento della predetta durata soglia del rapporto di lavoro, viene previsto il riconoscimento della quota annuale per la stipula della polizza a copertura delle prestazioni da erogare nell'anno successivo.

Il dubbio dell’azienda è se tale contributo versato al Fondo di assistenza sanitaria integrativa possa fruire dell’esenzione di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR dato che la tipicità della prestazione di lavoro che prevede l'alternanza tra periodi alle dipendenze del datore di lavoro e periodi nei quali il medesimo rapporto si estingue, possono determinare la circostanza che la copertura assicurativa che ha effetto nell'anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e conseguentemente copra periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del premio.

Secondo l’Agenzia delle entrate a nulla rileva la circostanza che il rapporto di lavoro non sia più attivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa dato che ciò che importa è che sussistano i requisiti previsti dalla citata norma del TUIR ossia che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.