Istituito il codice tributo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 4 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che l’art. 1, comma 237, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto che, per l’anno 2026 e al sussistere di determinati presupposti, i compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Modello F24
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1077” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1611” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1934” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1935” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1314” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione”.
Compilazione
I nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando:
- quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM),
- quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Modello F24 EP
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “179E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “180E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “181E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 1,
Compilazione
I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione:
- nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”,
- i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
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