La Cassazione, con sentenza n. 3713/2009, ha affermato il principio in base al quale l'assoluzione del datore di lavoro in sede penale per mancato versamento dei contributi non impedisce al tribunale civile di riconoscere il vincolo di subordinazione.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un imprenditore contro il provvedimento della Dpl che lo aveva sanzionato per aver omesso di versare i contributi ad un geometra.
A supporto della tesi sulla "autonomia" del geometra all'interno del proprio ufficio, l'imprenditore citava soprattutto la sentenza penale con la quale era stato assolto, per insussistenza del fatto, dall'imputazione di omesso versamento dei contributi.
La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto vincolante il proscioglimento in sede penale, poiché la sentenza di assoluzione pronunciata dopo il dibattimento, ha efficacia nel giudizio civile solo quando è in discussione un diritto (nel caso in questione quello della pubblica amministrazione di infliggere sanzioni) il cui riconoscimento è subordinato all'accertamento dei fatti materiali oggetto della causa penale.
Nel caso di cui trattasi, invece, motivi di esame in sede civile non sono stati i fatti, bensì la loro qualificazione giuridica.