L’Inail, con la circolare n. 47/2023, ha reso noto che il minimale e il massimale di rendita, con decorrenza dal 1° luglio 2023, sono determinati nelle misure, rispettivamente, di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.

Sulla base di tali importi l’istituto ha aggiornato anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori (retribuzioni convenzionali).

Per il calcolo del premio dei dirigenti, la retribuzione convenzionale giornaliera da utilizzare dal 1° luglio 2023 è pari ad euro 118,99 (2.974,73 mensili). Per i dirigenti part-time si deve fare riferimento alla retribuzione convenzionale oraria, che è rivalutata nella misura di euro 14,87.

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile salgono a euro 1.601,78 e 2.974,73.

Le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo del premio riferito a detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in LSU e di pubblica utilità, tirocinanti, lavoratori sospesi e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici di pace e vice procuratori, sono fissate nella misura giornaliera di euro 64,07 e mensile di euro 1.601,78. Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. i nuovi valori sono 64,33 giornalieri e 1.608,26 mensili. La retribuzione convenzionale giornaliera (x 12 gg. Mensili) per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 87/1994 è fissata in euro 1.433,04.

La retribuzione di ragguaglio è rivalutata nella misura di euro 64,07 giornaliere e 1.601,78 mensili.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, interessati dalla recente riforma, la retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva, ferma restando l’applicazione dei nuovi minimale e del massimale di rendita (1.601,78 – 2.974,73 mensili; 19.221,30 – 35.696,70 annuali). Ad essere interessati sono i lavoratori subordinati sportivi e i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo gestionale che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, sia che appartengano al settore professionistico che a quello dilettantistico.

La circolare fissa anche il premio per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, nonché il premio speciale unitario che le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni devono versare per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale.