L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, con cui ha fornito rilevanti chiarimenti sulle misure introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di detassazione degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e di detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Nel presente articolo si analizzano i passaggi della circolare di particolare interesse operativo.

Detassazione incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

L’art. 1, co. 7, della L. 199/2025 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

In merito alle varie problematiche emerse in sede di prima interpretazione della norma, la circolare fornisce i seguenti chiarimenti:

  • L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, pertanto, gli incrementi previsti dai rinnovi di contratti territoriali e aziendali.
  • L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.  Ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Al contrario, possono beneficiare dell’agevolazione le tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se la loro erogazione sia iniziata precedentemente. 
  • Quando gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione.
  • Per quanto riguarda impatriati e docenti e ricercatori che beneficiano dei rispettivi regimi agevolativi, la detassazione può trovare applicazione alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale. 

Elementi a cui si applica la detassazione

Elementi esclusi

  • Incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta: 12 mensilità della retribuzione, 13ma e 14ma mensilità.
  • Istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio)
  • Scatti di anzianità.
  • Somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
  • Somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale

 

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

I commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026 hanno previsto, sempre per l’anno 2026 e al sussistere di specifici presupposti, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro. L’imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. L’agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto il cd trattamento integrativo speciale.

La circolare chiarisce, innanzitutto, che il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica.

Inoltre, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro (notturno, festivo/riposo, a turni).

Il limite di 1.500 euro annui di compensi detassabili rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie. Il dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma. 

Sono escluse dall’agevolazione fiscale:

  • le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;
  • gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR);
  • le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità);
  • le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;
  • i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Disposizioni comuni

Anche i lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), potranno beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Di regola, i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Tuttavia, per evitare penalizzazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi delle misure esaminate va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva è diverso da quello che ha rilasciato la CU 2026 (redditi 2025), il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione deve essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e può essere sostituita dalla consegna, all’attuale datore di lavoro, delle CU relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell’anno 2025.