Autoliquidazione: applicazione provvisoria dei tassi di oscillazione
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, ha fornito le indicazioni operative in merito all’applicazione in via provvisoria delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.
L’intervento dell’Istituto assicurativo fa seguito al DL n. 159/2025 (L. 198/2025) che ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, demandando la relativa attuazione ad un decreto interministeriale.
Considerati gli stringenti tempi tecnici che hanno imposto l’immediato avvio delle necessarie lavorazioni amministrativo-procedurali per l’autoliquidazione 2025/2026, al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, l’INAIL con la delibera 10 novembre 2025, n. 17, poi ratificata dalla delibera del 19 novembre 2025, n. 186, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.
L’Istituto assicurativo precisa che l’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).
Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.
Per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico, con la delibera Inail del 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla delibera Inail del 21 luglio 2025, n. 146 sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17 con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
- in caso di mancata adozione del decreto interministeriale ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale.
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