L'INAIL, con la nota 22/12/2008 n. 9660, ha ricordato che la riduzione contributiva riconosciuta alle imprese ubicate nelle zone svantaggiate ex art. 9, c.5, L. 67/88 si applica in sede di autoliquidazione 2008/2009 nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati e nella misura del 68% per le zone agricole svantaggiate.
In merito alla rata di premio anticipato per il 2009, da usufruire sempre in sede di autoliquidazione, l'agevolazione è pari alla misura del 70% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate e nella misura del 40% per le altre aree svantaggiate.