L’Inps, con la circolare n. 144 dell’11 novembre 2010, ha reso noto che ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. Trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possono essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria. I maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria sono finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti. Per l’anno 2007, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 17 maggio 2010 (cfr. Trasporto pubblico locale, coperti i costi della malattia).
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”, Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.