I commi 649-650 dell’art. 1 della L. 199/2025 prorogano fino al 2028, per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di determinare le aliquote dell’addizionale regionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti prima della modifica disposta dalla Legge di Bilancio 2025 che li ha ridotti a 3.

La medesima estensione al 2028 trova applicazione anche per la determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate (per il 2026 sono il 31 dicembre 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale l’addizionale regionale si riferisce e il 15 aprile del medesimo anno d'imposta per l’addizionale comunale)  si continueranno ad applicare quelle vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.