Bilancio 2026: esonero contributivo per le trasformazioni part time
A cura della redazione
L’art. 49 (c. 1) del DDL Bilancio 2026 definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell’ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale); per la medesima fattispecie, si estende il criterio di priorità alla rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato, a condizione che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%. La fattispecie in oggetto è costituita dalla sussistenza di almeno tre figli conviventi, che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età; il limite anagrafico non si applica con riferimento a un figlio con disabilità (fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per tali altri figli).
In relazione alla fattispecie di cui sopra, i commi da 2 a 5 prevedono, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione suddette; il beneficio è subordinato, tra le altre condizioni, al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla legge
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