L’art.1, cc. 8 e 9 della Legge di Bilancio 2026 interviene sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili dell’impresa, prevedendo che l’imposta sostitutiva che deve essere applicata sia pari all’1% per il 2026 e 2027, in luogo di quella del 5% fissata dalla Legge n. 207/2024.

Nel dettaglio la norma concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’imposta sostitutiva per gli anni successivi al 2027 ritorna ad essere quella del 10%, salvo ulteriori modifiche legislative, così come previsto dall’art.1, cc. 182-189 della Legge n. 208/2015 e ss.mm e dal DM 25 marzo 2016.

Subisce modifiche, sempre per il solo biennio 2026-2027, anche il limite annuo dell’imponibile su cui viene calcolata l’imposta agevolata che passa da 3.000 euro lordi a 5.000 euro lordi. Dopo il 2027 detto limite ritorna ad essere quello generale pari a 3.000 euro lordi annui.

Si ricorda che detto limite è pari a 4.000 euro per le imprese che hanno coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati entro il 24 aprile 2017 e ancora vigenti.

Resta, invece, immodificata la condizione per fruire del regime sostitutivo, ossia che il reddito da lavoro dipendente del soggetto destinatario dei premi non debba essere superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti premiali, a 80.000 euro.

Inoltre, non viene modificata l’ulteriore condizione prevista dalla citata Legge n. 208/2015 ossia che l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto se le somme ed i valori suddetti vengono corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

E’ fatta in ogni caso salva la possibilità che il lavoratore rinunci per iscritto al regime sostitutivo, con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria sui redditi.

Per le indicazioni operative si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 che rimane ancora valida.