L’art.1, cc. 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 prevede per il periodo d’imposta 2026, a favore dei lavoratori dipendenti privati, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025, l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a 15% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fino al limite massimo imponibile pari a 1.500 euro, sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno come definito dall’art.1, c. 2 del Dlgs n.66/2003.

Tale regime agevolativo trova applicazione anche per le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanali individuati dal CCNL e sull’indennità turno e ulteriori emolumenti inerenti il lavoro a turni, sempre previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Resta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva per fruire dell’imposizione ordinaria.

Se il sostituto d’imposta non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno 2025, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel suddetto anno.

Nel limite dell’imponibile pari a 1.500 euro non devono essere computati gli incrementi retributivi corrisposta ai lavoratori dipendenti e soggetti ad imposta sostitutiva del 5% come previsto dall’art.1, c. 7 della Legge di Bilancio 2026.

Da tale agevolazione restano escluse le attività svolte dai dipendenti nei settori turistico, ricettivo e termale per i quali il DDL Bilancio 2026 prevede misure di favore ad hoc.