L’Inps, con il messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, ha dettato le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè).
L’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità. Il messaggio precisa che in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi (ad esempio nascita e successiva adozione), il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi, se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si aviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.
Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.