In occasione della 15^ edizione del Forum Lavoro, l’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di compensazione, in seguito alle modifiche disposte alla disciplina dell’istituto da parte del D.L. 50/2017.

Tra le ulteriori precisazioni del Fisco, si riportano le seguenti:

  • Se le imposte compensate sono quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
  • I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute. In questo caso, con la compensazione interna non c’è il visto.
  • Il bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate.
  • I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate.
  • In caso di mancato utilizzo dei servizi telematici si può incorrere in blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della stessa.