L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 101 del 2 aprile 2026, ha chiarito che le borse di studio erogate da enti pubblici in favore dei figli e orfani di iscritti a specifiche gestioni previdenziali devono essere assoggettate a tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il caso riguarda le borse di studio corrisposte nell’ambito della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché delle analoghe gestioni (Assistenza Magistrale e Fondo ex Ipost), finanziate tramite contributi degli iscritti e destinate a premiare il merito scolastico e universitario dei beneficiari.

L’ente istante aveva prospettato la possibilità di qualificare tali somme come redditi di lavoro dipendente esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis), del TUIR, trattandosi di prestazioni erogate, indirettamente, in favore dei familiari dei dipendenti. Di conseguenza, secondo tale impostazione, le borse non avrebbero dovuto concorrere né alla formazione del reddito IRPEF dei percipienti né alla base imponibile IRAP dell’ente.

L’Agenzia delle Entrate non condivide tale interpretazione e ribadisce che il corretto inquadramento fiscale dipende dal rapporto tra soggetto erogante e beneficiario. Nel caso di specie, manca un rapporto di lavoro diretto tra l’ente e lo studente beneficiario: pertanto, le somme rientrano nell’ambito dell’art. 50, c. 1, lett. c), del TUIR, come redditi assimilati a lavoro dipendente.

Viene, inoltre, richiamato l’orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo cui, in assenza di una specifica previsione di esenzione, le borse di studio sono imponibili. Non è, quindi, applicabile il regime di esclusione previsto per le erogazioni del datore di lavoro a favore dei familiari dei dipendenti.

Sul piano operativo, l’Agenzia conferma la correttezza del comportamento tenuto dall’ente, che aveva assoggettato le somme a tassazione e rilasciato la relativa certificazione unica.

Infine, sotto il profilo IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione della base imponibile dell’ente erogante, in coerenza con la qualificazione delle stesse come componenti rilevanti ai fini fiscali.