L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 321 dell’8 settembre 2020, ha chiarito che sussistono i presupposti per la spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. 18/2020, anche nel caso in cui il contratto di locazione sottoscritto ha ad oggetto diverse e distinte unità immobiliari, di cui solo due appartenenti alla categoria catastale oggetto di beneficio (ossia la categoria C1, relativa ai negozi e alle botteghe).

Nella fattispecie in esame:

- la fruizione del credito d'imposta, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti nella categoria catastale C/1;

- la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1, che sarà determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circolare 26/2011.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che il D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) prevede, all'art. 65, un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.