Calcolo flessibile della CIGO anche per le aziende edili e affini
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 20/11/2009 n.116, facendo seguito alla precedente circolare n. 58/2009, ha precisato che il sistema di calcolo flessibile dei limiti massimi di durata della CIGO (3 mesi consecutivi oppure 12 mesi nei casi eccezionali), basato non sul computo dell'intera settimana di calendario, ma sulle singole giornate di sospensione del lavoro, vale anche per le aziende del settore edile e affini.
In sostanza anche per queste aziende si considererà usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni o cinque in caso di settimana corta.
L'INPS ricorda che il predetto conteggio dei limiti temporali di durata della CIGO deve essere utilizzato nei soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro e di riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.
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