Carta di soggiorno: l'istanza ed il rilascio sono soggette alla marca da bollo
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/09/2009 n.250E, rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata dal Ministero dell'interno, ha precisato che sono soggette alla marca da bollo da euro 14,62 sia l'istanza che il rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari extraUE di cittadini dell'unione europea.
Il dubbio avanzato dal Ministero dell'interno si basa sul fatto che l'art. 10 del DLgs 30/2007, regolamentando la citata carta di soggiorno, recita espressamente che detto titolo ha una validità di 5 anni e che il suo rilascio è gratuito salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Quindi la domanda che è sorta spontanea da parte degli interessati è: "Perché deve essere sopportato il costo della marca da bollo da euro 14,62 se il legislatore ha previsto che il rilascio è gratuito?".
L'Agenzia delle entrate risponde precisando che il termine gratuito utilizzato dal DLgs 30/2007 non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è semplicemente finalizzato a non far gravare sull'interessato l'intero costo del servizio che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno.
Ne consegue che il regime di gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscere l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo.
Inoltre, continua la risoluzione 250E/2009, in materia tributaria le esenzioni sono solo quelle che la legge qualifica e disciplina espressamente come tali.
In sostanza le esenzioni sono un'eccezione che per la loro particolarità non possono essere applicate per analogia oltre i casi previsti dal legislatore.
Pertanto è soggetto all'imposta di bollo da 14,62 euro non solo il rilascio della carta di soggiorno per i familiari extraUE di cittadini dell'Unione, ma anche l'istanza volta a richiedere il predetto rilascio. Nel caso del rilascio l'imposta è dovuta perché trattasi di atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni rilasciati a coloro che ne fanno richiesta ex art. 4 della Tariffa allegata al DPR 642/1972, mentre l'istanza non può essere esente perché rientra nell'art. 3 della citata Tariffa che regolamenta le istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.
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