L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 ha precisato le modalità di applicazione della deduzione ex art. 10 bis Tuir in ipotesi di erogazione di diversi trattamenti pensionistici al medesimo soggetto. In particolare, preso atto delle precedenti modalità previste dall'articolo 8 del d. lgs 314/97 (Casellario dei trattamenti pensionistici che ha lo scopo di effettuare il corretto prelievo di imposte da tutte le pensioni che fanno capo al soggetto garantendo così l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), al fine di evitare un ingiustificata distribuzione dell'onere fiscale sui diversi trattamenti, è opportuno che siano modificate le precedenti modalità applicative. In particolare l'Agenzia ritiene che ci si debba comportare come segue: - il casellario cumula tutti i trattamenti pensionistici calcolando la deduzione spettante, l'imposta complessiva e le eventuali detrazioni, ripartendone il carico in proporzione ai singoli trattamenti erogati, e comunicando ai singoli enti i risultati di quanto sopra; - ciascun ente pensionistico applica l'imposta secondo quanto comunicato dal casellario in modo tale da evitare conguagli al soggetto percipiente. L'Agenzia precisa infine che, tenuto conto dei comportamenti fino ad ora tenuti, per l'anno 2003 è possibile che la deduzione e le eventuali detrazioni siano applicate solo sui trattamenti c.d. principali.